L’Albo Nazionale Gestori Ambientali è l’autorità presso la quale devono iscriversi tutte le imprese che trattano rifiuti. Le modalità di organizzazione, i requisiti, i termini e le modalità d’iscrizione sono normate dal DM 120/2014.
L’Albo si articola in due organi specifici:
1. Comitato Nazionale, con sede presso il Ministero. Si occupa della formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione. Inoltre, stabilisce i criteri per l’iscrizione e disciplina le modalità d’invio delle domande.
2. Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome. Queste ricevono e istruiscono le domande di iscrizione all’Albo, deliberando sulle stesse. Parallelamente, adottano i provvedimenti di revoca, sospensione, annullamento, decadenza e variazione della domanda.
Il DM 120/2014 stabilisce non solo i requisiti tecnici-finanziari delle imprese che si devono iscrivere all’Albo, ma anche le modalità di organizzazione dello stesso.
Nello specifico, l’articolo 8 del Decreto stabilisce quali sono effettivamente le categorie che devono iscriversi obbligatoriamente all’Albo.
QUALI CATEGORIE SI DEVONO ISCRIVERE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI?
Di seguito la lista completa:
- CATEGORIA 1 -> raccolta e trasporto di rifiuti urbani.
- CATEGORIA 2 bis -> produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano raccolta e trasporto dei propri rifiuti. Appartengono a questa categoria anche i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano raccolta e trasporto in quantità non eccedente i 30 KG o i 30 L.
- CATEGORIA 3 bis -> distributori e installatori di apparecchiature elettroniche ed elettriche, trasportatori di questo materiale, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.
- CATEGORIA 4 -> raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.
- CATEGORIA 5 -> raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
- CATEGORIA 6 -> imprese che effettuano il solo trasporto transfrontaliero di rifiuti di cui all’art. 194, comma 3 (D. Lgs. numero 152).
- CATEGORIA 7 -> operatori logistici presso stazioni ferroviarie, interporti, impianti di terminalizzazione, scali merci, porti ai quali – nell’ambito del trasporto intermodale – sono affidati rifiuti nell’attesa della presa in carico di questi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o di quella che effettua il successivo trasporto.
- CATEGORIA 8 -> intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.
- CATEGORIA 9 -> bonifica di siti.
- CATEGORIA 10 -> bonifica di beni contenenti amianto.
Una figura imprescindibile che deve essere nominata dalle imprese iscritte all’Albo è quella del responsabile tecnico. Secondo l’art. 10, comma 4 del DM 120/2014 questi si assicura, da un lato, la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa; dall’altro, vigila sulla corretta applicazione delle norme di riferimento.
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