Quando si parla di sicurezza in cantiere, è indispensabile citare il testo unico sulla sicurezza (o D. Lgs. 81/2008), che impone alcune specifiche figure professionali con ruoli ben definiti.
Tra queste troviamo:
1. il committente e/o responsabile dei lavori.
2. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP).
3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE).
4. Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto dell’impresa affidataria.
5. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
6. Il medico competente.
7. Il lavoratore autonomo.
8. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
9. Gli addetti alle emergenze.
COMMITTENTE E/O RESPONSABILE DEI LAVORI
È colui che commissiona un lavoro e può corrispondere al proprietario dell’immobile o a chiunque abbia un diritto reale sullo stesso. Ma quali sono i suoi obblighi? In caso di affidamento a una sola impresa o a un lavoratore autonomo, sono:
1. verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici. Queste devono presentare preventivamente DURC e visura per poter svolgere il lavoro.
2. Chiedere alle imprese esecutrici la dichiarazione dell’organico medio annuo corredata dal contratto collettivo applicato e dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili.
3. Trasmettere all’amministrazione concedente copia dei documenti già citati unita alla dichiarazione di verifica avvenuta.
COORDINATORE DELLA SICUREZZA: CSP E CSE
Sono figure designate nel caso in cui siano presenti più imprese esecutrici, garantendo il coordinamento tra di esse. Nello specifico:
1. nella fase di progettazione (CSP) redige il piano di coordinamento per prevenire eventuali rischi che potrebbero danneggiare la salute dei lavoratori. Una volta stabilito il progetto, definisce le scelte organizzative, le procedure, le misure preventive e di tutela.
2. nella fase di esecuzione (CSE) monitora l’andamento del progetto assicurandosi che i lavoratori adottino le regole prestabilite. Verifica anche l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento da parte dell’impresa con opportune azione di controllo, nonché la corretta applicazione delle procedure lavorative.
DATORE DI LAVORO, DIRIGENTE E PREPOSTO
Il datore di lavoro è il responsabile dell’impresa a cui vengono commissionati i lavori. Ha l’obbligo di garantire l’integrità fisica, la formazione e la salute degli addetti. Direttamente o attraverso il dirigente e il preposto, verifica le condizioni di sicurezza e l’applicazione delle prescrizioni del piano di coordinamento. Infine, nomina l’RSPP, gli addetti alle emergenze e il medico competente.
Il dirigente rende operative le direttive del datore, organizzando l’attività lavorativa ed effettuando i dovuti controlli. Può ricoprire le veci del primo, in caso di assenza, designando per esempio il medico competente; individuando gli addetti antincendio e di primo soccorso; formando i lavoratori, ecc.
Il preposto coordina e controlla il regolare svolgimento delle attività e assicura la realizzazione delle direttive ricevute. Controlla i lavoratori affinché questi rispettino le norme aziendali e le leggi in tema salute e sicurezza; controlla l’uso dei DPI – dispositivi di protezione individuali – e della strumentazione necessaria. Inoltre, vigila la possibile presenza di rischi o pericoli imminenti ed eventuale evacuazione.
RSPP – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Questa figura ha il compito di assistere il datore di lavoro nella valutazione e gestione dei rischi e nella stesura del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). Inoltre, si confronta anche con il medico competente e l’RLS per stabilire metodologie e norme da seguire nel modo più efficace possibile.
MEDICO COMPETENTE
Il medico è colui che collabora con il datore nella valutazione dei rischi e ha il compito di disporre il cosiddetto protocollo di sorveglianza sanitaria. Si tratta di una serie di attività volte all’analisi dell’ambiente di lavoro per individuare eventuali rischi e per verificare l’idoneità di ogni lavoratore.
LAVORATORE
Il lavoratore è colui che svolge materialmente il lavoro alle dipendenze dell’impresa. Ha il compito di osservare le disposizioni e istruzioni per preservare sia la sua salute che quella degli altri; inoltre, deve sottoporsi ai controlli sanitari. Infine, deve utilizzare i DPI in modo adeguato e, in caso di malfunzionamenti, segnalarli al datore di lavoro. Il lavoratore autonomo, invece, non ha propri dipendenti e non è alle dipendenze di altre imprese. Ha l’obbligo di premunirsi dei dispositivi di protezione e utilizzare macchinari e attrezzature secondo le disposizioni normative e quelle del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento).
RLS
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona eletta per rappresentarli sui temi di salute e sicurezza sul posto di lavoro. Dà voce alle loro esigenze e si relazione con il datore per le ipotetiche problematiche che possono emergere. Da ricordare che l’RLS è esente da responsabilità sanzionabili, dal momento che propone soluzioni a eventuali pericoli e non si occupa della loro attuazione.
ADDETTI ALLE EMERGENZE
Gli addetti alle emergenze sono lavoratori che vengono incaricati dal datore o dal dirigente di occuparsi dell’attuazione di tutte le norme di sicurezza necessarie a gestire eventuali situazioni rischiose. Si dividono in due categorie: addetti antincendio ed evacuazione e addetti al primo soccorso. I primi effettuano, per esempio, un controllo di tutte le vie di fuga per assicurarsi che siano libere da eventuali impedimenti e quindi facilmente accessibili. I secondi, invece, riconoscono situazioni di emergenza medica e garantiscono un intervento immediato in caso di infortunio o malore.
In tema di salute e sicurezza, il lavoro corale di tutte queste figure è indispensabile. Il rispetto delle norme, infatti, è necessario per eliminare o ridurre al minimo potenziali situazioni di pericolo.
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